Condizioni generali di vendita

  1. Premessa

Questo sito internet è di proprietà dell’Impresa Fattore T.U.O. G&D Galotta.

Come da visura camerale di seguito per semplicità indentificata con la sigla Fattore T.U.O., al fine di garantire ai propri Clienti che lo chiedono, un supporto globale, essendo in possesso dei requisiti tecnico professionali riconosciuti dalla C.C.I.A.A. di Milano,  offre ai propri clienti servizi multidisciplinari.

Fattore T.U.O. si configura come “Fornitore dei Servizi di Supporto alle Imprese ed Enti Pubblici” per il Committente e/o la  Stazione Appaltante, risulta l’Appaltatore.  

A tal fine Fattore T.U.O.  configurandosi a tutti gli effetti di legge come Appaltatore può avvalersi del supporto di lavoratori autonomi a completamento dei propri servizi e all’occorrenza di imprese terze. Accettando i nostri contratti di vendita o acquistando su questo sito internet il consumatore accetta esplicitamente le condizioni generali di vendita.

2. L’appalto

 Le norme che regolano i rapporti contrattuali fra privati sono scritte nel codice civile, libro IV “delle obbligazioni”, titolo III “dei singoli contratti”, capo VII “dell’appalto”, articolo 1656.

Il contratto di appalto nei rapporti fra soggetti privati è regolamentato dall’art. 1655 e seguenti del codice civile.

art. 1655 – nozione.

“L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

L’appalto è il contratto con il quale l’Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un’altra (committente o appaltante) un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro. Dunque, secondo l’art. 1655 nel contratto di appalto si distinguono due soggetti:

a) colui che esegue il lavoro (l’appaltatore avvalendosi anche di lavoratori autonomi o subappalto se autorizzato)

b) colui che ordina il lavoro (il committente o Stazione appaltante)

3. Il subappalto

Il Codice civile non contiene una definizione del contratto di subappalto.

Se il committente è un privato, il contratto di subappalto è disciplinato dal Codice civile, libro quarto “delle obbligazioni”, capo VII dell’appalto, dall’art.

1656 :

art. 1656 – subappalto.

“L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.”

L’appalto è infatti un contratto fondato sull’ intuitus personae, per cui non è consentita una sostituzione non autorizzata del soggetto obbligato.

Qualora sia autorizzato, il subappalto è contratto derivato (o sub-contratto) e determina la derivazione da un determinato contratto di un altro contratto coni previsti requisiti legali.

Con il subappalto, in particolare, l‘Appaltatore affida ad un terzo (Subappaltatore), in tutto o in parte all’esecuzione del lavoro ad esso appaltato.

Il subappalto attiene, pertanto, all’esecuzione del contratto di appalto e non interferisce nel contratto principale.

La legge prevede una responsabilità solidale tra i soggetti che intervengono nel contratto di appalto (committente, appaltatore e subappaltatore). Scopo della norma è coinvolgere tali parti nel controllo riguardo la effettuazione e il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché delle ritenute fiscali, riferibili ai lavoratori che sono utilizzati nell’appalto stesso.

4. Diritto di recesso

Il Diritto di recesso è regolamentato dal DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-2005 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/12/2023) (GU n.235 del 08-10-2005 – Suppl. Ordinario n. 162) Come previsto dall’articolo Art. 52 Diritto di recesso del menzionato decreto: fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57.

Quindi ai consumatori spetta il diritto di recesso secondo le seguenti disposizioni, intendendo per consumatore ogni persona fisica che conclude un’affare giuridico per scopi che non possono essere attribuiti prevalentemente né alla loro attività commerciale né alla loro attività professionale indipendente.
1) Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui il consumatore, acquista il servizio.

2) Per esercitare il diritto di recesso, il consumatore è tenuto/a ad informarci per iscritto o tramite PEC della sua decisione di recedere dal contratto tramite una dichiarazione esplicita con ricevuta A/R da inviare a Fattore T.U.O., Via Filippo Sassetti,32 20124 Milano MI o per posta elettronica PEC: spp@pec.servizioprevenzioneprotezione.itamministrazione@pec.fattoretuo.it

A tal fine consigliamo di chiedere il modulo più appropriato per sottoporci la comunicazione, il modulo può essere chiesto scrivendo a info@servizioprevenzioneprotezione.it  oppure a info@fattoretuo.it

3) Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che il consumatire invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

5. Effetti del recesso

1) Se il consumatore recede dal contratto entro i 14 giorni dall’acquisto, gli saranno rimborsati tutti i pagamenti  effettuati a nostro favore, (ad eccezione dei costi dei servizi già intrapresi o inizializzati che saranno quantificati e contabilizzati entro 30 gg. lavorativi dalla richiesta per singolo servizio, il tempo si può allungare fino ad un massimo di 90 gg. lavorativi  dalla richiesta del recesso per adesione a multiservizi) senza indebiti ritardi.

Qualora il recesso avennisse oltre il 14 gg. dalla data di acquisto, la chiusura contabile, potrà avvenire da 30 gg. lavorativi (per l’adesione a singoli servizi); a 120 gg. lavorativi per l’adesione a multiservizi; tuttavia il tempo massimo sarà entro e non oltre 120 gg. lavorativi dal giorno in cui riceviamo formalmente la  decisione di recedere dal contratto.

2) Nel caso in cui la revoca pervenisse entro i 14 gg. dalla data di acquisto, detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento dal consumatore per la transazione iniziale, a meno che  non abbia espressamente concordato diversamente; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Il rimborso potrebbe essere sospeso per diversi motivi dovuti ad esempio alla complessità del servizio acquistato e si potrebbe protrarre fino a risoluzione delle problematiche o complessità del caso.

3) Quindi invitiamo il consumatore a darci evidenza di aver distrutto ogni documento correlato al servizio revocato se eventualmente inizializzato anche parzialmente.

4) Il termine è considerato rispettato se la revoca giunge prima della scadenza del periodo di 14 giorni.

5) Il consumatore è responsabile della revoca oltre i 14 gg. dall’acquisto e quindi della diminuzione del valore dei servizi risultante dalla complessità della tipologia di servizi stessi attivati o parzialmente attivati e dal fatto della perdita del diritto al rimborso. Tuttavia al consumatore sarà riconosciuto un credito da utilizzare entro un arco temporale, la chiusura contabile sarà comunicata formalmente al consumatore entro i tempi sopra menzionati.

In caso di contenzioso l’unico Foro riconoscito per la controversia è quello di Milano.